Canone concordato a Trieste · I due accordi
Accordo territoriale di Trieste: 2022 o 2025? Perché oggi ne valgono due
A Trieste il canone concordato oggi si calcola con due accordi territoriali diversi. Lo scrive il Comune: «Ad oggi la città di Trieste ha due Accordi Territoriali vigenti». Qui trovi chi li ha firmati, in cosa si differenziano, come si sceglie quello del tuo contratto e con quali rischi.
Aggiornato al 26 ottobre 2026
Testo scritto con l'AIQuesto testo è stato scritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, a partire dai testi degli accordi e dalle fonti elencate in fondo, e verificato su quelle fonti. Come usiamo l'AI
La situazione in due righe
Il 9 dicembre 2025 il Comune ha aperto il tavolo per rinnovare l'accordo del 2022. Subito dopo al Comune sono arrivati due documenti. L'11 dicembre nove delle organizzazioni che avevano firmato l'accordo del 2022 lo hanno prorogato con un protocollo integrativo. Il 15 dicembre altre cinque organizzazioni hanno depositato un accordo nuovo. Il Comune li pubblica tutti e due e, nella pagina aggiornata il 26 agosto 2026, li chiama entrambi vigenti.
Accordo del 15 dicembre 2025
Depositato il 15/12/2025; si applica ai contratti stipulati dal 16/12/2025. Adesione di Tutelati.casa comunicata al Comune il 13/08/2026 (decorrenza indicata: 11/08/2026). L'attestazione la rilascia una di queste organizzazioni.
- UNSICASA
- CASAMIA
- UNPI
- FE.N.I.T.
- ANIA
- Tutelati.casa
Accordo del 14 dicembre 2022, prorogato
Integrato il 23/01/2023; prorogato dal protocollo dell'11/12/2025 «fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale». L'attestazione la rilascia una di queste organizzazioni.
- Confedilizia
- UPPI
- SUNIA
- SICET
- UNIAT
- Confappi
- Assocasa
- Federcasa
- Federproprietà
L'accordo del 2022, prorogato
Lo hanno firmato nel dicembre 2022 organizzazioni dei proprietari e degli inquilini di Trieste; il verbale del 23 gennaio 2023 lo ha integrato e ha aggiunto ai firmatari FE.N.I.T., che poi non ha firmato la proroga. L'11 dicembre 2025 Confedilizia, UPPI, SUNIA, SICET, UNIAT, Confappi, Assocasa, Federcasa e Federproprietà hanno scritto al Comune che l'accordo resta valido:
«fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 431 del 1998»
Le regole restano quelle del testo del 2022: quattro zone colorate descritte via per via, valori al metro quadro all'anno, tre subfasce decise da una lista di elementi della casa, maggiorazioni per l'arredo, il pregio, la durata e il transitorio. I valori si possono rivalutare ogni anno con l'ISTAT per i contratti nuovi: Confappi pubblica le tabelle aggiornate a ottobre 2025, circa il 2,7% più alte di quelle originali.
L'accordo del 2025
Lo hanno firmato UNSICASA, CASAMIA e UNPI per i proprietari, FE.N.I.T. e ANIA per gli inquilini; è stato depositato il 15 dicembre 2025. Dall'11 agosto 2026 vi aderisce anche Tutelati.casa. Vale fino al 15 dicembre 2028, e comunque fino all'accordo successivo. Rispetto al 2022 cambia quasi tutto:
- le zone si leggono dalle zone OMI dell'Agenzia delle Entrate (quelle del suo osservatorio del mercato immobiliare), e non coincidono con quelle del 2022: il Centro urbano, per esempio, è zona 3 (vedi le zone);
- i valori sono in euro al metro quadro al mese, con un minimo uguale per tutti di 4,20 euro;
- la fascia (bassa, media, alta) la decide un punteggio di 30 parametri;
- conta l'APE, l'attestato di prestazione energetica: più 12% in classe A o B, più 7% in classe C o D, meno 10% obbligatorio in classe G;
- il transitorio può salire fino al 20% (nel 2022 fino al 5%), l'arredo fino al 22%, e una casa che torna dagli affitti brevi a un contratto ordinario, il 3+2 o più lungo, fino al 20%;
- balconi e terrazze contano al 35%, cantine e soffitte al 60% (nel 2022 tutti al 25%).
Le due letture
L'accordo del 2025 dice di sostituire «integralmente» quello del 2022, che resterebbe solo per i contratti firmati prima del 16 dicembre 2025 e per i loro rinnovi (articoli 1 e 20). Le organizzazioni del 2022 hanno però prorogato il loro accordo quattro giorni prima che il nuovo fosse depositato.
Le due parti la vedono in modo opposto. Un articolo pubblicato da UNSIC il 9 gennaio 2026, dedicato a UNSICASA, dice che dal 16 dicembre il nuovo accordo è l'unico riferimento valido; UPPI e Confappi scrivono che l'accordo del 2022 è tuttora in vigore. Il Comune li pubblica tutti e due come vigenti.
Più accordi nello stesso Comune: cosa ha scritto un giudice
A Milano, nel 2023, dallo stesso tavolo erano nati due accordi, e il Comune aveva escluso uno dei due dall'IMU agevolata e dai suoi contributi. Il TAR della Lombardia (sezione III, sentenza n. 2005/2024, pubblicata il 27 giugno 2024) ha annullato quell'esclusione. Per il TAR il compito del Comune è promuovere gli accordi e pubblicarli, non giudicarne il contenuto. E ha scritto:
«la normativa non esclude che possano esserci più accordi se adottati nel rispetto dei criteri di cui al DM 16 gennaio 2017»
Il DM del 16 gennaio 2017 è il decreto ministeriale che fissa i criteri di ogni accordo. La sentenza cita anche due note del Ministero delle Infrastrutture nello stesso senso: quella prot. 23094 del 10 agosto 2023 e una del 2024 indirizzata al Comune di Milano. Le conosciamo solo come le riporta la sentenza.
Come lo leggiamo noi
I testi, letti insieme, ci dicono questo: per un contratto nuovo si può scegliere fra i due accordi. Il Comune li pubblica entrambi come vigenti; l'accordo del 2025, che dice di sostituire il precedente, non porta la firma delle nove organizzazioni che lo hanno prorogato; e il TAR di Milano ha scritto che più accordi possono convivere. È la nostra lettura dei testi, non una consulenza e non il verdetto di un giudice.
Due condizioni contano più della scelta:
- Un accordo, tutto intero. Zona, superficie convenzionale, fascia o subfascia, maggiorazioni, contratto tipo e citazione nel contratto vengono dallo stesso accordo. Non si prende la zona di uno con i valori dell'altro.
- L'attestazione la rilascia un'organizzazione firmataria dell'accordo scelto, o una che vi ha aderito.
I rischi
- Su Trieste nessun giudice si è pronunciato.
- La sentenza di Milano è di primo grado e riguarda i benefici del Comune (IMU agevolata e contributi).
- Le organizzazioni del 2025 sostengono che il loro accordo abbia sostituito il precedente (articoli 1 e 20; UNSIC, 9 gennaio 2026).
- La proroga del 2022 vale fino a un nuovo decreto ministeriale: se il Ministero ne emanasse uno, cadrebbe.
Stessa casa, due forchette
Le regole diverse danno numeri diversi. Ecco una casa inventata, calcolata con i due accordi dallo stesso motore del nostro calcolatore:
Un esempio, calcolato con i due accordi
Una casa inventata per l'esempio: trilocale a Roiano (zona OMI C3), 70 m² calpestabili al terzo piano con ascensore, balcone di 6 m² e cantina di 5. Riscaldamento centralizzato, doppi vetri, cucina abitabile con finestra, un bagno con finestra, APE valido in classe D, categoria A/3, fermata e alimentari a due passi; nessuna dichiarazione di conformità degli impianti. Tutta arredata, cucina completa. Contratto 3+2.
Accordo 2025
- Zona: C3 è zona omogenea 3.
- Superficie convenzionale: 75,10 m² (alloggio più balcone e cantina coi loro coefficienti).
- Punteggio dell'Allegato 1: 17 punti, fascia media.
- Maggiorazioni: +22% +7%, in tutto +29%.
- Canone mensile: da 406,89 € a 881,60 €.
Accordo 2022
- Zona: per le tavole del 2022 questa parte di Roiano è zona 2 (blu).
- Superficie convenzionale: 72,75 m² (alloggio più balcone e cantina coi loro coefficienti).
- Elementi dell'Allegato 3: tutti gli A, cinque B, due C (balcone e cantina): subfascia 2.
- Maggiorazioni: arredato +15%.
- Canone mensile: da 571,69 € a 746,90 €.
- Con la tabella rivalutata ISTAT a ottobre 2025 il massimo sale a 767,25 €.
I numeri li calcola, mentre leggi, lo stesso motore del nostro calcolatore. Per la stessa casa i due accordi danno forchette diverse: per questo conviene guardarle tutte e due prima di firmare.
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Come si sceglie, in pratica
- Contratto firmato fra il 15 dicembre 2022 e il 15 dicembre 2025: vale l'accordo del 2022 fino alla scadenza, anche con i rinnovi taciti e le proroghe. Su questo le due parti concordano.
- Contratto nuovo: si sceglie l'accordo, e lo attesta un'organizzazione che lo ha firmato o vi ha aderito. Per il 2025: UNSICASA, CASAMIA, UNPI, FE.N.I.T., ANIA o Tutelati.casa. Per il 2022: Confedilizia, UPPI, SUNIA, SICET, UNIAT, Confappi, Assocasa, Federcasa o Federproprietà.
- Contratto, calcolo e attestazione parlano dello stesso accordo: il contratto cita l'accordo applicato, e i moduli sono diversi (nel 2025 la richiesta di attestazione è l'Allegato 2, nel 2022 l'Allegato 5).
- Prima di scegliere si confrontano le due forchette: per alcune case rende di più il 2022, per altre il 2025 (un buon APE, il transitorio e l'arredo pesano di più nel 2025).
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Voglio essere ricontattatoDomande frequenti
L'accordo del 2022 è scaduto?
Per le nove organizzazioni che l'hanno prorogato no: con il protocollo dell'11 dicembre 2025 vale fino a un nuovo decreto ministeriale, e il Comune lo pubblica come vigente. Per le organizzazioni del 2025 vale solo per i contratti firmati prima del 16 dicembre 2025.
Posso scegliere quale accordo usare?
Per un contratto nuovo sì, come leggiamo i testi. Il Comune pubblica i due accordi come vigenti, e il TAR della Lombardia (sentenza n. 2005/2024) ha scritto che la legge non esclude più accordi. Le condizioni sono due: un accordo tutto intero, dalla zona alla citazione nel contratto, e l'attestazione di un'organizzazione che ha firmato quell'accordo o vi ha aderito. Su Trieste nessun giudice si è pronunciato.
Il mio contratto del 2024 cambia?
No. Un contratto firmato sotto l'accordo del 2022 resta su quello fino alla scadenza, rinnovi taciti e proroghe compresi. Con un contratto nuovo si torna a scegliere.
Quale dei due accordi dà il canone più alto?
Dipende dalla casa: zona, superficie, dotazioni, APE e tipo di contratto pesano in modo diverso nei due testi. Il calcolatore mostra le due forchette affiancate.
Senza attestazione cosa succede?
Per i contratti fatti senza l'assistenza delle organizzazioni, l'attestazione serve per avere le agevolazioni fiscali, come la cedolare secca al 10%. A Trieste la chiede anche il regolamento dell'ILIA ridotta, senza distinguere fra contratti assistiti e no. Ne parliamo nell'articolo sull'attestazione.
Fonti
Fonti consultate e ricontrollate il 26 ottobre 2026.
- Comune di Trieste, «Contratti di locazione a canone concordato – Accordi Territoriali» (pagina aggiornata il 26/08/2026)
- Protocollo integrativo dell'Accordo del 14/12/2022 (11/12/2025)
- Accordo territoriale di Trieste del 15/12/2025 e allegati
- Accordo territoriale di Trieste del 14/12/2022
- TAR Lombardia, sezione III, sentenza n. 2005/2024 (pubblicata il 27/06/2024)
- Comunicazione di accettazione dell'adesione di Tutelati.casa (13/08/2026)
- Confappi Trieste, fasce dell'accordo 2022 aggiornate ISTAT a ottobre 2025
- UNSIC, «Trieste, contratti a canone concordato» (09/01/2026)
- UPPI Trieste, «Patti territoriali»
- Confappi Trieste, pagina dell'associazione (sull'accordo del 2022)
Questa pagina spiega le regole come le leggiamo nei testi ufficiali: non è una consulenza legale o fiscale. Per un contratto vero fa fede il testo dell'accordo scelto, e l'attestazione la rilascia un'organizzazione che lo ha firmato o vi ha aderito.
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